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Ufficiale la proroga al Super Bonus 110% al 2023

Lavori da concludere entro il 31 dicembre 2022. In alcuni casi si arriva al 31 Dicembre 2023

In Gazzetta Ufficiale il testo del DL n. 101 che converte in legge il Decreto legge 6 maggio 2021 che proroga il Superbonus per i contribuenti fino al 31 dicembre 2022 e per gli IACP entro il 31 dicembre 2023. Qui il testo dell'articolo 119 modificato.

Tra i tanti provvedimenti che la legge n.101 contiene vi è la proroga del Superbonus 110%. Qui il testo pubblicato in merito:

3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  • a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
  • b) il comma 8-bis e’ sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

Laddove:

  • comma 9, lettera a): i soggetti sono condomini e persone fisiche al di fuori dell’esercizio delle attività di impresa, arte o professione,con riferimento agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari
  • comma 9, lettera c): i soggetti sono IACP ed enti con le medesime finalità.

Non sono citati i soggetti di cui al comma 9, lettera b): ovvero le persone fisiche al di fuori dell’esercizio delle attività di impresa, arte o professione con riferimento agli interventi su unità immobiliari.

Da notare lo slittamento di un anno dello stato di avanzamento lavori del 60% entro il 30 giugno 2022 per i condomini e persone fisiche ed entro il 30 giugno 2023 per gli IACP.

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